Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O. 29/11/2002 n. 3254

2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.

3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi sismici e comunque non oltre il 31 marzo 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonchè l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.

4. L'indennità di cui al comma 3 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nei comuni di cui al comma 1, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, è sospesa fino al 31 marzo 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma

3. Le relative indennità sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'INPS.

6. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall'INPS secondo le procedure di cui alla Legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Per i datori di lavoro privati, operanti nei territori dei comuni di cui comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel

8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla Legge 23 luglio 1991, n. 223 e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilità.

9. I lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 5 della Legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della Legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 marzo 2003.

10. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono richiedere con decorrenza dalla data degli eventi sismici l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresì, disporre affinchè gli amministratori locali, così come individuati dall'art. 76 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

11. Ai sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono essere, altresì, concessi, su richiesta, fino al 31 dicembre 2002 permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, per un massimo di 72 ore lavorative mensili. Le richieste sono indirizzate al commissario delegato, che provvede a rimborsare ai comuni le relative spese.

12. I benefici di cui ai commi 3 e 4, non sono cumulabili tra loro.

Art. 6.

1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 in cui sia stata rilevata una intensità pari o superiore al quinto della scala MCS ovvero i cui territori siano stati interessati dalla colata lavica sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, correlato alla durata dello stato di emergenza, personale, nel limite di quattro unità, da adibire ad attività anche amministrative, nonchè a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per la necessaria attività di consulenza specialistica in deroga alle norme di cui all'art. 13.

2. I medesimi sindaci possono inoltre avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di cinque unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso i comuni richiedenti, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, anche regionale. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in deroga alle norme di cui all'art. 13 della presente ordinanza.

Art. 7.

1. Per la realizzazione di un piano d'interventi urgenti relativi agli eventi oggetto della presente ordinanza, per onere, lavori, acquisizione di mezzi e servizi per fronteggiare e superare l'emergenza ivi compresi quelli diretti a contrastare gli effetti della caduta di cenere vulcanica, il Dipartimento della protezione civile trasferisce alla regione siciliana la somma di Euro 10.385.946,94 a valere sulla dotazione per l'anno 2002 del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. La regione siciliana, nell'utilizzo dei fondi assegnati dall''Unione europea, può riconoscere priorità a progetti da realizzare nei territori colpiti dagli eventi oggetto della presente ordinanza.

3. Gli Istituti autonomi case popolari di Catania ed Acireale provvedono, a proprio carico, alla realizzazione degli interventi di somma urgenza sul proprio patrimonio abitativo, utilizzando le deroghe alla vigente normativa indicate all'art. 13.

4. I piani degli interventi disposti dalla giunta regionale siciliana con la deliberazione n. 358 del 1 novembre 2002, in quanto riconducibili alle finalità di cui al Decreto-Legge n. 245/2002 ed alla presente ordinanza rientrano nell'ambito di quelli previsti dall'art. 1, dell'ordinanza stessa, con oneri a carico delle provviste indicate nella suddetta delibera regionale.

Art. 8.

1. Il presidente della provincia regionale di Catania è autorizzato a realizzare, con risorse tratte dal proprio bilancio e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 13, un sistema di elisuperfici destinate ad attività di prevenzione dei rischi, di soccorso e di supporto logistico in caso di emergenza.

1. Gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al De- creto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, nonchè di cui agli interventi ed all'acquisizione di beni e servizi, anche mediante affidamenti diretti a trattativa privata ed in deroga alla normativa indicata all'art. 13, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonchè dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 15.

Art. 10.

1. L'ufficio territoriale del Governo di Catania provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi sismici e vulcanici di cui in premessa, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettuate.

Art. 11.

1. Per i comuni il cui territorio sia stato interessato dalla situazione di emergenza, in deroga a quanto disposto dall'art. 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini in materia di programmazione e di bilancio sono differiti di tre mesi.

Art. 12.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali, dall'art. 6, comma 2, della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attività emergenziale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai professionisti dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche impiegati nelle attività di protezione civile.

Art. 13.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

-Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378;

-Legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;

-Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

-Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 38, 39, 40, 41, 42,117 e 119;

-Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

-Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

- Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

-Legge 8 agosto 1985, n. 431;

- Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

-Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;

- Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19, coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

- Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37sexies, nonchè delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

-Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

-Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

- Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

-Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

 

Pagina 2/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional